La
Convenzione di Ginevra del 1951 definisce profugo o
migrante forzato una persona che a causa di vari motivi legati a
condizioni politiche, socio-culturali, ambientali è costretto a scappare dal luogo
in cui vive abitualmente, senza però avere il diritto di presentare la
richiesta di asilo.
Secondo la Convenzione il termine rifugiato si applica a chiunque nel giustificato timore d'essere
perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello
Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole
domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque,
essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in
seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole
ritornarvi.
Solo lo scorso anno sono arrivati in Italia più
di 15.000 minori stranieri non accompagnati, ragazzini o anche spesso di età
molto giovane, che compiono viaggi pericolosi senza alcuna protezione da parte
dei loro genitori o di adulti di riferimento.
Per approfondimenti sul tema segnaliamo il
libro di Lucia De Marchi A
PICCOLI PASSI